Il riconoscimento del trust nel nostro ordinamento

Il trust non è un istituto tipico del nostro diritto, ma è riconosciuto nell’ambito del nostro ordinamento attraverso la Convenzione de l’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, ratificata dall’Italia nel 1989 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

Il trust è un prodotto del diritto inglese, in particolare della giurisdizione dell’equity, che si è sviluppata come alternativa alle regole di common law sottraendo alle Corti reali ordinarie le controversie in relazione alle quali queste non disponevano di alcun rimedio giudiziario e sottoponendole alle Corti di coscienza del Cancelliere del Re.

L’istituto si è poi diffuso, grazie all’espansione dell’impero britannico, in tutto il mondo, sebbene “rielaborato” nei diversi ordinamenti tenendo conto anche del locale contesto socio economico e delle tradizioni giuridiche.

Il mancato sviluppo dell’istituto del trust nei Paesi di diritto civile, come il nostro, non ha impedito comunque che la questione del riconoscimento dei trust si ponesse in ogni caso: ciò si verificava nel momento in cui nel patrimonio in trust vi erano beni situati nel Paese privo della legislazione in materia di trust, ma al cui diritto interno dovevano ricondursi le regole che ne disciplinavano la proprietà e la gestione.

La finalità della Convenzione è dunque quella di riconoscere negli ordinamenti dei Paesi firmatari gli effetti derivanti dai trust anche nelle situazioni in cui il trust opera nell’ambito di ordinamenti che non conoscono l’istituto né lo disciplinano.

L’esigenza nasce dal fatto che da un lato vi è il trust con la disciplina della legge regolatrice che lo governa, dall’altro i beni e diritti disposti in trust sono soggetti alla disciplina interna del paese in cui si trovano.

La Convenzione quindi nasce con l’obiettivo di regolamentare l’“intrusione” del trust negli ordinamenti non-trust, ma, almeno in Italia, di fatto il suo risultato più significativo è stato quello di consentire lo sviluppo dei trust interni.

Con un’approssimazione possiamo definire trust interno un trust istituito in Italia da soggetti residenti nel nostro Paese, generalmente o quantomeno in prevalenza disponendo beni che si trovano in Italia, in relazione al quale i beneficiari sono italiani e con il trustee residente nel nostro Paese dove gestisce il patrimonio in trust. L’unico elemento “non interno” è quindi la legge regolatrice, che deve per forza di cose essere straniera (non essendovi una legge italiana).

In passato alcuni avevano espresso perplessità circa l’ammissibilità dei trust interni: la scelta fatta dal legislatore della legge 112 del 2016 (c.d. legge sul dopo di noi), che ha accordato significative agevolazioni fiscali ai trust istituiti a favore di soggetti affetti da grave disabilità, rappresenta però la definitiva e generale legittimazione del trust nell’ambito del nostro ordinamento e chiude qualsiasi spazio alla possibilità di interpretazioni diverse.