La fiscalità indiretta del trust (secondo la visione della Sezione Tributaria della Cassazione)

La questione della tassazione indiretta del trust è stata esaminata da un’importante sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, la 21614/2016, emanata il 26 ottobre 2016.

Il caso esaminato riguarda un trust autodichiarato, nel quale quindi il disponente aveva assunto la qualifica di trustee.

In relazione all’atto di dotazione, l’Agenzia aveva emesso un avviso di liquidazione per recuperare nei confronti del notaio rogante le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale sugli immobili disposti nel patrimonio in trust dal disponente.

Il trust autodichiarato rappresenta, secondo i giudici, una forma di donazione indiretta, nel senso che il disponente provvede a beneficiare i suoi discendenti non direttamente, ma per il tramite del trustee in esecuzione di un diverso programma negoziale.

La Corte ritiene quindi che non si possa dar luogo all’applicazione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, poiché “manca il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”.

La sentenza prosegue poi confutando la tesi sostenuta dalle ordinanze della sesta sezione della Cassazione del 2015, affermando che non esiste una autonoma imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione e che il presupposto della tassazione rimane quello stabilito dall’articolo 1 del D.Lgs. 346/1990, consistente nel reale trasferimento di beni o diritti e quindi nel reale arricchimento dei beneficiari.

Se così non fosse, si verterebbe in un caso di contrasto con il disposto dell’articolo 53 della Costituzione, atteso che non si può considerare legittima nel nostro ordinamento un’imposta che non abbia alcuna relazione con un’idonea capacità contributiva, a meno che non sia un’imposta semplicemente d’atto, come nel caso dell’imposta di registro.

Il principio di diritto affermato dalla sentenza è quindi il seguente: “L’istituzione di un trust cosiddetto autodichiarato, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”.

Successivamente all’emanazione della sentenza 21614/2016, tutte le pronunce delle commissioni tributarie provinciali hanno sposato la tesi sostenuta dalla Cassazione, dando torto agli Uffici che hanno continuato a pretendere l’applicazione dell’imposta di successione e donazione e delle ipocatastali in misura proporzionale al momento di disposizione dei beni in trust.