La fiscalità indiretta del trust (secondo la recente proposta di legge)
Attraverso una proposta di legge, depositata il 3 ottobre 2017, che reca appunto la proposta di una disciplina organica dell’applicazione delle imposte indirette ai trust.
Questa situazione di incertezza sarebbe, secondo gli estensori della proposta, un limite all’effettiva diffusione in Italia del trust, anche se su questo aspetto la nostra opinione è sicuramente diversa e oggi la tassazione indiretta è forse incerta, ma in linea generale “conveniente”.
La proposta di legge effettua una distinzione fondamentale fra trust liberali e trust non liberali: la disciplina della fiscalità indiretta d’applicare dipende quindi dalla natura del trust.
Per i trust liberali, come ad esempio quelli familiari, il presupposto impositivo è rappresentato dalla disposizione dei beni in trust, e quindi l’atto dispositivo viene tassato attraverso l’applicazione dell’imposta di successione e donazione e delle imposte ipocatastali in misura proporzionale.
Al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari, con il trasferimento effettuato da parte del trustee, viene previsto espressamente che non vi sia alcuna imposizione.
Viene quindi sposata la tesi sin sostenuta da parte dell’Agenzia delle entrate e, come abbiamo visto, già avallata indirettamente dal legislatore della legge sul dopo di noi.
La proposta di legge si occupa anche della situazione che si potrebbe venire a creare qualora i beni venissero trasferiti dal trustee non ai beneficiari, ma a soggetti terzi: in questo caso bisognerebbe andare a determinare l’imposta dovuta, effettuando però il conguaglio con quanto versato in precedenza.
La proposta si discosta invece nettamente dalla prassi dell’Agenzia per quanto riguarda la tassazione dei trust istituiti per uno scopo liberale o di pubblica utilità: viene infatti prevista la tassazione attraverso l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Anche per quanto riguarda i trust non liberali, ad esempio quelli utilizzati nell’ambito della crisi d’impresa, la proposta di legge si discosta in modo netto rispetto alle tesi dell’Agenzia delle entrate.
Non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni, quanto piuttosto quella di registro: in misura fissa, assieme alle ipocatastali se ci sono immobili, al momento di disposizione dei beni in trust, in misura proporzionale al momento dell’eventuale attribuzione dei beni ai beneficiari.