La fiscalità indiretta del trust (secondo la visione dell’Agenzia)

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, formulata a partire dalla circolare 48/E del 2007, il presupposto impositivo per la tassazione indiretta del trust si verifica al momento della disposizione dei beni in trust, alla luce della considerazione che: “Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale”.

L’imposta che si rende applicabile è quella sulle successioni e donazioni: questo alla luce del fatto che “l’atto dispositivo con il quale il settlor vincola i beni in trust è un negozio a titolo gratuito”.

In base alla visione proposta dai documenti di prassi, la tassazione si esaurisce al momento della dotazione, mentre non vi è alcuna ulteriore imposizione sui trasferimenti che il trustee dovesse effettuare a vantaggio di beneficiari nel corso della durata del trust e al momento della sua cessazione: questo anche nell’eventualità in cui il patrimonio in trust si fosse nel frattempo accresciuto.

Soggetto passivo dell’imposta è il trust, mentre, per quanto riguarda la determinazione dell’imposta, le franchigie e le aliquote da utilizzare devono essere individuate sulla base del rapporto di parentela esistente tra il disponente (o l’apportatore) e i beneficiari del fondo in trust.

La circolare 3/2008 sul punto afferma che: “Nell’ipotesi di trust costituito nell’interesse di uno o più beneficiari finali, anche se non individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia determinato, l’aliquota d’imposta si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e non a quello intercorrente tra il disponente e il trustee (v. Circolare n. 48 del 2007)”.

Secondo l’Agenzia, vi è l’applicazione dell’imposta con l’aliquota massima dell’8% nei casi di:

trust costituito nell’interesse di soggetti che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela;

trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale;

trust costituito nell’interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela.

Nel momento in cui vengono disposti beni immobili nel trust si verifica anche il presupposto per l’applicazione dell’imposta ipotecaria e di quella catastale: la prima si applica alle formalità di trascrizione, iscrizione, innovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri, mentre presupposto dell’imposta catastale è la voltura catastale.

Secondo la posizione espressa dall’Agenzia nella circolare 48/E/2007, le ipocatastali si applicano sia al momento della costituzione del vincolo che in quello del suo scioglimento con l’assegnazione dei beni ai beneficiari e in occasione anche di ogni trasferimento.