Il rapporto tra disponente e trustee

Il disponente che decide di istituire un trust trasferisce il proprio patrimonio o parte di esso al trustee, che lo deve gestire con l’obiettivo di realizzare il programma definito dallo stesso disponente nell’atto istitutivo: il patrimonio deve essere posto sotto il controllo, effettivo e non solo formale, del trustee, come richiede espressamente l’articolo 2 della Convenzione de L’Aja.

Un “equilibrato” rapporto fra disponente e trustee, anche attraverso il ricorso da parte del primo alle c.d. lettere dei desideri per comunicare appunto i propri “auspici”, è fondamentale per la “buona tenuta” del trust: il disponente può formulare al trustee raccomandazioni o richieste, l’importante è che questi dimostri però autonomia di giudizio e non vi sia un rapporto di sudditanza che evidenzierebbe un ruolo del trustee di mero esecutore delle volontà del disponente.

Per effetto della disposizione dei beni in trust, questi entrano nella proprietà del trustee.

Il trustee è in una situazione peculiare perché ha diritti pieni ed incondizionati sul patrimonio in trust, che è fatto di beni che sono di sua proprietà, ma questi non sono realmente “suoi”, nel senso che non ne può disporre liberamente, ma li deve asservire al programma delineato nell’atto istitutivo.

Evidentemente il trustee può dimettersi dall’incarico, ma generalmente le leggi regolatrici (e comunque sarà buona norma prevederlo anche nell’atto istitutivo) stabiliscono che le dimissioni non hanno effetto fino a quando non è nominato un nuovo trustee.

Per quanto riguarda la possibilità di revoca del trustee, è fondamentale disciplinare bene nell’atto istitutivo la fattispecie, prevedendo, fra l’altro, che questo potere non sia riservato al disponente, quanto piuttosto al guardiano: questo per evitare che si ravvisi una fattispecie che potrebbe essere censurabile da parte di un giudice, atteso il “condizionamento” che alcune pronunce hanno ravvisato in una situazione di questo tipo, e che sicuramente sarebbe considerata dall’Agenzia delle Entrate indicatrice di un trust interposto.

Nel momento in cui c’è il passaggio ad un nuovo trustee è evidente come il soggetto che subentra dovrà fare attenzione pretendendo un rendiconto aggiornato, i documenti del trust e il passaggio del fondo: ovviamente il trustee cessato risponderà degli eventuali inadempimenti commessi.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso del trustee, la remunerazione del trustee, che è “a carico” del trust, viene concordata fra il trustee e il disponente che lo ha nominato, mentre per successive eventuali “rinegoziazioni” l’atto istitutivo potrà prevedere che vengano fatte con il soggetto cui è attribuito il compito di revoca e nomina del trustee, ossia, generalmente, il guardiano.