Il disponente e lo spossessamento del patrimonio

La decisione di istituire un trust è sicuramente delicata da un punto di vista psicologico per il disponente: nel momento in cui decide di trasferire il patrimonio o parte di esso al trustee, infatti, se ne spossessa e lo affida alla gestione di quest’ultimo.

La segregazione del patrimonio è l’effetto “necessario” derivante dall’istituzione del trust e nel contempo ciò che garantisce la protezione del patrimonio, che non è appunto più del disponente, ma è vincolato alla realizzazione del programma definito nell’atto istitutivo.

Nel trust può essere conferito qualsiasi diritto soggettivo, da un immobile ad una somma di denaro, da un credito ad una partecipazione, da un’opera d’arte ad un’azienda o ancora un’aspettativa giuridicamente protetta.

Nell’ambito dell’atto istitutivo, il disponente dovrà individuare anche il primo soggetto che ricoprirà l’ufficio di trustee, così come chi sarà chiamato a svolgere il ruolo di guardiano del trust.

Il fatto che con l’istituzione del trust il disponente debba “uscire di scena” dalla gestione del patrimonio disposto in trust, comporta come conseguenza che questi non è titolare di alcun rimedio giuridico né di alcun potere nei confronti del trustee: il trustee non è infatti il fiduciario del disponente, ma è piuttosto il fiduciario del rapporto di affidamento che si è venuto a creare con l’istituzione del trust e con la sua nomina a trustee.

L’esistenza di questo rapporto di affidamento fa sì che il disponente possa comunque dare delle indicazioni al trustee, generalmente attraverso la forma delle c.d. lettere dei desideri, ma il trustee non è naturalmente vincolato ad attuarle dovendo essere la sua gestione “discrezionale”.

Nell’atto istitutivo il disponente potrebbe riservarsi anche determinati poteri sul fondo in trust: l’articolo 2 della Convenzione de L’Aja stabilisce che questa circostanza non debba essere considerata necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust, ma questo, però, a condizione che con l’istituzione del trust il patrimonio passi effettivamente sotto il controllo del trustee.

I poteri che il disponente si può riservare non devono quindi confliggere con l’autonomia che deve essere riconosciuta al trustee nell’attuazione del compito: se questa autonomia non c’è, o è solo apparente, allora viene meno una delle “tre certezze” che, secondo la tradizione giuridica anglosassone, deve caratterizzare l’atto istitutivo, vale a dire la volontà del disponente di istituire un trust.