L’importanza della figura del guardiano

Pur non essendo generalmente obbligatoria la presenza di un guardiano nei trust per beneficiari, sarà sempre opportuno che l’atto istitutivo preveda questa figura e che venga individuato il soggetto chiamato a ricoprire l’ufficio di guardiano.

Il guardiano ha infatti il compito di verificare che il trustee non ponga in essere comportamenti in contrasto con le finalità del trust e che ne gestisca quindi il patrimonio con l’obiettivo di realizzare il programma che lo stesso disponente ha delineato nell’atto istitutivo.

La presenza del guardiano è fondamentale, innanzitutto, per il fatto che è il guardiano il soggetto che deve agire contro il trustee in caso di inadempimento: con l’istituzione del trust il disponente deve “uscire di scena” e non ha rimedi giuridici nei confronti del trustee laddove questi si comporti in modo non conforme alle obbligazioni scaturenti dall’atto istitutivo.

I poteri attribuiti al guardiano possono essere più o meno ampi, a seconda delle scelte fatte nell’atto istitutivo: può essere chiamato a prestare il proprio consenso in relazione a determinate decisioni assunte dal trustee, impartire direttive e istruzioni al trustee circa il compimento di specifici atti, esercitare direttamente poteri dispositivi o gestionali.

Per le decisioni maggiormente rilevanti è opportuno che l’atto istitutivo preveda che il trustee, per agire, debba ottenere il consenso del guardiano: questo può, ad esempio, essere il caso dell’acquisto o dell’alienazione di aziende e partecipazioni societarie di controllo o di collegamento, così come di beni immobili, oppure anche per movimentazioni finanziarie oltre una determinata soglia di valore.

Per altre fattispecie, invece, può essere previsto l’obbligo di consultazione: il trustee deve “sentire” il guardiano, ma non è vincolato alle sue indicazioni. Questo potrebbe essere previsto dall’atto istitutivo, ad esempio, per la concessione a terzi di garanzie reali non immobiliari.

Normalmente sarà poi il guardiano ad avere il potere di revoca del trustee e di nomina del suo “sostituto” qualora questi sia venuto meno per qualsiasi motivo (come ad esempio per dimissioni, morte o incapacità se persona fisica, assoggettamento a procedure concorsuali se persona giuridica).

Per quanto riguarda invece l’eventuale revoca del guardiano e sua sostituzione durante la vita del trust, generalmente gli atti istitutivi attribuiscono questo potere al disponente.