La fiscalità diretta del trust

Il trust non è un soggetto giuridico, quanto piuttosto un rapporto giuridico: dal punto di vista fiscale, però, il legislatore ha deciso, di “personificare” il trust ai fini delle imposte dirette, inserendolo fra i soggetti passivi dell’Ires nelle lettere b), c) e d) del primo comma dell’articolo 73 del Tuir.

Nella lettera b) troviamo i trust commerciali, cioè i trust che svolgono un’attività imprenditoriale e nei quali il trustee si qualifica come imprenditore, che vengono equiparati da un punto di vista fiscale a un ente commerciale.

Nella lettera c), invece, i trust non commerciali, che sarà la casistica più ricorrente, e che fiscalmente vengono equiparati ad un ente non commerciale.

Infine, nella lettera d) i trust non residenti, che sono soggetti passivi IRES per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Il trust determina il reddito sulla base della qualificazione dell’attività come commerciale o non commerciale.

Per il trust commerciale tutto il reddito prodotto sarà reddito d’impresa: si applicheranno le regole che governano la determinazione del reddito degli enti commerciali.

Se, invece, il trust invece si qualifica come non commerciale, i redditi, sulla base della loro natura, apparterranno alle diverse categorie reddituali (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi, redditi d’impresa).

Una volta determinato il reddito, le modalità di tassazione dipendono dalle caratteristiche dei diritti dei beneficiari del reddito.

Il secondo comma dell’articolo 73 stabilisce infatti che quando i beneficiari sono individuati, il reddito viene determinato in capo al trust, ma ad essere tassati sono i beneficiari, ai quali il reddito è trasferito sulla base del principio della trasparenza.

Il trust presenta in questi casi la propria dichiarazione per determinare il reddito, ma non liquida l’imposta, impuntando il reddito per trasparenza ai beneficiari.

Il beneficiario in questi casi consegue un reddito di capitale, come previsto dall’articolo 44 comma 1 lettera g-sexies del Tuir, tassato sulla base del principio di competenza.

Affinché il trust sia considerato trasparente non è però sufficiente che i beneficiari siano individuati: la circolare 48/E/2007 ha precisato che soltanto se vi sono beneficiari con diritti certi e attuali sul reddito del trust, quindi se vi è in altre parole un diritto di credito da parte di questi soggetti nei confronti del trustee, possiamo parlare di trust trasparente.

Il trust privo di beneficiari individuati e con capacità contributiva attuale viene definito invece opaco.

Il trust si considera quindi opaco anche quando i beneficiari sono individuati, nominativamente o per categoria, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del trustee la possibilità di attribuire loro i frutti dei beni in trust.

Il trust opaco determina il reddito con le stesse modalità del trust trasparente, ma la differenza è che in dichiarazione liquida le imposte e paga sul reddito l’Ires con l’aliquota del 24%.

Nel caso in cui vi siano regimi sostitutivi di tassazione dei redditi o il reddito conseguito dal trust subisca ritenuta alla fonte a titolo di imposta, il reddito in questione risulterà escluso dalla formazione della base imponibile del trust, e questo sia per il trust trasparente che per quello opaco.